Samarasa Suddha Sanmarkkam Sathya Sangham

Statuto di
Sanmarkkam Life

Associazione di Promozione Sociale  ·  SL APS

La Via Universale della Pura Verità e dell’Armonia Assoluta, come insegnata dal saggio Ramalinga Swamigal (Vallalar)

Articolo 1

Costituzione e sede

È costituita l’associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni, denominata Sanmarkkam Life Associazione di Promozione Sociale, in breve SL APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale Macerata (MC). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L’utilizzo nella denominazione della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è strettamente legato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l’associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad “associazione di promozione sociale” o l’acronimo APS in assenza dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma va deliberata dall’assemblea ordinaria e comunicata agli uffici competenti.

L’associazione opera principalmente nel territorio italiano, con la possibilità di estendere le proprie attività a livello internazionale attraverso la collaborazione con enti e associazioni affini nei diversi paesi.

Articolo 2

Carattere dell’associazione e del volontario

L’associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall’art. 35 Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L’associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Articolo 3

Durata dell’associazione

La durata dell’associazione è illimitata.

Articolo 4

Scopi e attività dell’associazione

L’associazione, senza scopo di lucro e mossa da finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, persegue la promozione e la diffusione della filosofia del Samarasa Suddha Sanmarkkam Sathya Sangham, ovvero “La Via Universale della Pura Verità e dell’Armonia Assoluta”, come insegnata dal saggio Ramalinga Swamigal (Vallalar).

Lo scopo ultimo è guidare gli individui e la collettività verso un benessere integrale — fisico, mentale e spirituale — fondato sul riconoscimento della sacralità della vita in ogni sua forma e sulla realizzazione di una coscienza compassionevole e unità universale tra tutti gli esseri viventi.

L’associazione si rivolge a chiunque, senza alcuna distinzione di credo, origine, genere o condizione sociale, aspiri a una vita più consapevole, etica e armoniosa. Per raggiungere le sue finalità, l’associazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

1. Diffondere la Consapevolezza

Far conoscere i principi universali del Suddha Sanmarkkam come strumento pratico per la pace interiore e l’armonia sociale.

2. Alleviare la Sofferenza

Mettere in pratica il principio del Jeeva Karunyam (Compassione Universale) attraverso azioni concrete volte a lenire la fame, la povertà e ogni forma di disagio umano e animale.

3. Educare alla Non-Violenza

Promuovere attivamente uno stile di vita non-violento (Ahimsa), con particolare enfasi su un’alimentazione etica e vegetariana/vegana come diretta conseguenza del rispetto per tutti gli esseri viventi.

4. Creare Comunità

Stabilire uno spazio inclusivo e accogliente dove le persone possano praticare la meditazione, studiare, dialogare e collaborare a progetti di servizio disinteressato (Seva).

L’associazione fonda ogni sua azione sui seguenti principi etici irrinunciabili:

Dharma (Agire Retto)

Ogni azione deve avere come fine ultimo il bene collettivo, operando con onestà, trasparenza, nel rispetto della legalità e per la tutela dell’ambiente e di tutti gli esseri.

Jeeva Karunyam (Compassione Universale Attiva)

Questo è il fondamento operativo dell’associazione. Si traduce nell’impegno concreto ad alleviare la sofferenza di tutti gli esseri viventi (fame, sete, povertà, ignoranza, paura, desiderio), nel divieto assoluto di causare sofferenza intenzionale, nella promozione attiva di un’alimentazione non violenta e nell’opposizione a ogni forma di sfruttamento.

Anma Meya Orumaipadu (Fratellanza Spirituale Universale)

L’associazione promuove attivamente l’unità fondamentale tra tutti gli esseri viventi, favorendo l’inclusione, il rispetto reciproco, il dialogo interculturale e interreligioso come strumenti per superare ogni divisione.

L’associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

  • Interventi e servizi sociali
  • Educazione, istruzione e formazione professionale; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
  • Tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e degli animali
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
  • Attività nell’ambito di filiere del commercio equo e solidale
  • Beneficenza, cessione gratuita di alimenti e sostegno a persone svantaggiate
  • Promozione della cultura della legalità, della pace e della nonviolenza
  • Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

Le attività specifiche sono organizzate nelle seguenti aree:

1. Area Conoscenza e Consapevolezza (Gnana Dhanam)

  • Organizzazione di incontri di riflessione (satsang), seminari, conferenze e corsi per lo studio dei testi e dei principi del Suddha Sanmarkkam
  • Creazione e diffusione di contenuti educativi (pubblicazioni, video, podcast) per divulgare gli insegnamenti di Vallalar e i valori della non-violenza e della compassione
  • Traduzione, pubblicazione e distribuzione delle opere di Ramalinga Swamigal per renderle accessibili a un pubblico più vasto
  • Creazione di una biblioteca fisica e digitale accessibile a tutti gratuitamente, dedicata alla dottrina del Samarasa Suddha Sanmarkkam Sathya Sangam

2. Area Servizio e Solidarietà (Jeeva Karunyam in Azione)

  • Cibo (Anna Dhanam): Organizzazione di iniziative per la distribuzione gratuita di cibo e acqua a persone in stato di bisogno, considerando la rimozione della fame (Pasi) come atto primario di compassione
  • Economia del dono: Gestione di spazi di ridistribuzione gratuita di beni materiali (empori solidali / “Free Shop”), dove i soci e i terzi in stato di necessità possono attingere gratuitamente a beni di prima necessità e prodotti etici
  • Vestiario e Riparo (Vastra Dhanam): Raccolta e distribuzione di indumenti, coperte e beni di prima necessità
  • Salute e Sollievo (Aushada Dhanam): Supporto all’accesso alle cure mediche e naturali; distribuzione gratuita di rimedi erboristici e preparati della tradizione Siddha
  • Tutela Attiva degli Animali: Azioni concrete per il nutrimento, la cura e la protezione di animali randagi, abbandonati o in pericolo di vita
  • Supporto alla Fragilità: Istituzione di centri di ascolto e fornitura di aiuti materiali a individui in condizioni di fragilità, solitudine o abbandono

3. Area Educazione alla Non-Violenza e Stili di Vita Etici

  • Organizzazione di corsi di cucina compassionevole (vegetariana/vegana), laboratori per la produzione di rimedi erboristici naturali e workshop su stili di vita sostenibili
  • Promozione della Medicina Tradizionale Siddha attraverso incontri informativi e seminari condotti da esperti qualificati, esclusivamente a scopo culturale ed educativo
  • Realizzazione di percorsi educativi nelle scuole e per la cittadinanza sui temi della pace, della risoluzione non violenta dei conflitti e del rispetto per ogni forma di vita

4. Area Comunità e Collaborazione

  • Creazione e gestione di uno o più centri comunitari, intesi come spazi aperti e inclusivi per la meditazione, lo studio, il dialogo e il servizio disinteressato (Seva)
  • Collaborazione attiva con altre associazioni, enti del terzo settore, istituzioni culturali e accademiche, in Italia e all’estero
  • Organizzazione di eventi interculturali e interreligiosi per favorire la conoscenza reciproca e promuovere la fratellanza universale

5. Area Tutela della Natura e dell’Ambiente (Ecologia Spirituale)

  • Riforestazione e Biodiversità: Organizzazione e gestione di campagne di piantumazione di alberi, arbusti e flora autoctona
  • Risanamento Ambientale: Iniziative di pulizia, bonifica e riqualificazione di aree naturali degradate
  • Sistemi Ambientali Rigenerativi: Progettazione di ecosistemi sostenibili, orti comunitari, giardini sinergici, “food forest” e sistemi di permacultura
  • Tutela delle Risorse: Promozione di pratiche per il risparmio idrico, l’uso di energie rinnovabili e l’autoproduzione sostenibile

Articolo 5

Requisiti dei soci e principio di accessibilità

  1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, idee, condizione sociale o economica, ne condividono le finalità e si impegnano a rispettarne lo statuto e i principi etici.
  2. L’Associazione garantisce l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci godono di pari diritti e doveri, in conformità al principio di democraticità della struttura e di uguaglianza sostanziale (Samarasa).
  3. Al fine di garantire la massima inclusività e rimuovere gli ostacoli di ordine economico che potrebbero impedire l’adesione, l’Associazione si impegna a mantenere l’importo della quota associativa ordinaria a un livello accessibile.
  4. L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 6

Categorie dei soci

In aderenza al principio di equanimità assoluta (Samarasa), non esistono distinzioni di categoria tra i soci. Tutti i membri hanno i medesimi diritti e doveri e hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea, oltre al dovere di contribuire alla vita associativa attraverso il versamento della quota annuale.

Articolo 7

Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e sono a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 8

Diritti e doveri dei soci

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato: il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali; il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall’Associazione.

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Articolo 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, o che nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell’Associazione, potranno essere inflitte le seguenti sanzioni:

  1. Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi
  2. Sospensione dell’esercizio dei diritti di socio
  3. Espulsione

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate entro 60 giorni.

Articolo 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. Per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo
  2. Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione
  3. Per delibera di espulsione
  4. Per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento
  5. Per morte

Articolo 11

Organi dell’Associazione

Organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea generale dei soci
  • Il consiglio direttivo
  • Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato)
  • Organo di revisione legale dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

Articolo 12

Partecipazione all’assemblea

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’associazione che siano iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: per decisione del consiglio direttivo o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Articolo 13

Convocazione dell’assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di lettera semplice, posta elettronica, PEC, altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l’associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto (8) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni.

Articolo 14

Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

La partecipazione all’assemblea e/o la votazione possono avvenire attraverso strumenti telematici (quali videoconferenza, Google Meet o simili), che consentano l’individuazione univoca del partecipante e l’intervento in tempo reale.

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere fino a tre deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell’associazione.

L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Articolo 15

Forma di votazione dell’assemblea

Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Ogni socio all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Articolo 16

Compiti dell’assemblea

In sede ordinaria:

  1. Discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo
  2. Eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l’organo di controllo e/o l’organo di revisione legale dei conti
  3. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti
  4. Fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi
  5. Approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo
  6. Discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno

In sede straordinaria:

  1. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione
  2. Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
  3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta sottoscritta da almeno un quinto dei soci pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno.

Articolo 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo agisce come custode dei principi etici e spirituali dell’associazione. I suoi membri svolgono il loro ruolo non come una carica di potere, ma come un atto di servizio disinteressato (Seva). Essi hanno la responsabilità primaria di assicurare che ogni decisione, atto e attività dell’associazione sia una manifestazione concreta del Jeeva Karunyam (Compassione Universale Attiva) e del Samarasa (Equanimità Assoluta).

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:

  • Convocare l’assemblea
  • Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea
  • Predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea
  • Dare esecuzione alle delibere assembleari
  • Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti
  • Ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente
  • Deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione
  • Definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale
  • Predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all’assemblea
  • Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione
  • Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci
  • Deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi
  • Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private
  • Redigere l’eventuale regolamento interno
  • Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza
  • Irrogare le sanzioni disciplinari
  • Assicurare, attraverso una vigilanza costante, che tutte le attività dell’associazione siano sempre conformi ai principi etici fondamentali enunciati all’articolo 4

Articolo 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri nominati dall’assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti il Presidente. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Articolo 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza. Le riunioni devono essere convocate mediante avviso scritto o posta telematica almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza la convocazione può avvenire senza il rispetto del termine sopraddetto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Articolo 20

Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

Articolo 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 5 anni per la stessa durata del consiglio direttivo. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Articolo 22

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo. In particolare, redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea.

Articolo 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

Articolo 24

Libri sociali

L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. Il libro degli associati
  2. Il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale
  3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.

Articolo 25

Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26

Entrate dell’associazione e Quota Associativa

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. Quote e contributi degli associati
  2. Eredità, donazioni e legati
  3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici
  4. Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali
  5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
  6. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi
  7. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche ausiliarie e sussidiarie
  8. Proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore
  9. Entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi
  10. Contributi, donazioni e rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati
  11. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale

Quota Associativa: La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo. Essa rappresenta il versamento minimo necessario per acquisire la qualifica di socio e i relativi diritti, incluso il diritto di voto. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Contributi Volontari e Soci Sostenitori: È facoltà di ogni socio versare contributi ulteriori rispetto alla quota base stabilita. Tali versamenti supplementari sono da considerarsi erogazioni liberali a sostegno della missione dell’Associazione e non attribuiscono diritti di voto supplementari, garantendo il principio “una testa, un voto”.

Esonero per Indigenza: In casi eccezionali e motivati di comprovata difficoltà economica o indigenza, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare l’esonero temporaneo dal versamento della quota per specifici soci, garantendo loro comunque il pieno godimento dei diritti associativi.

Articolo 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. 117/2017, all’associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale previste dal presente statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Articolo 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 30

Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio approvato, unitamente ad eventuali allegati previsti per legge, va depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura degli amministratori, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo diversa previsione di legge.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’associazione.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione dell’associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’assemblea.

Articolo 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

Articolo 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.